End of waste: applicazione della disciplina ad attività di recupero R3 e R12
Si chiede al Ministero di chiarire se:
a seguito della richiesta di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. 152/06 inoltrata da un gestore di impianto di recupero di rifiuti di carta e cartone, attualmente autorizzato all’attività di messa in riserva R13 per una potenzialità pari a 15.000 t/a ed alla attività di riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi R3, sia possibile poter rilasciare al medesimo soggetto richiedente un’autorizzazione all’esercizio di una doppia linea di recupero dei rifiuti di carta e cartone, di cui una da adibire a recupero R12 secondo i criteri specifici dell’end of waste disciplinati dal dm 118/2020 e l’altra a recupero R3 di materia prima seconda di carta e cartone secondo il dm 05/02/1998.
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