Quesito su obbligatorietà di valutazione del rischio inquinamento impianti idrici in edifici non prioritari secondo classificazione decreto legge 18/2023
AIAS Risponde - Quesito alla Rete Giuridica n. 16/2024
Domanda per gli esperti AIAS
Il Decreto Legislativo 18/2023 introduce una classificazione degli edifici in base alla loro destinazione d'uso, individuando quelli prioritari (ospedali, case di cura, etc.) dove è obbligatorio effettuare la valutazione del rischio Legionella e quelli non prioritari dove secondo tale decreto tale obbligo di valutazione dei rischi legati al possibile inquinamento chimico e o biologico non sarebbe obbligatorio.
Nel medesimo decreto inoltre:
- si conferma l’esistenza del rischio legionella in tutti gli impianti di distribuzione idrica interna agli edifici
- si definisce un limite massimo di contaminazione di 1.000 UFC/lt per poter utilizzare l’acqua per uso umano
- si consiglia l’effettuazione della valutazione del rischio rispetto alla qualità dell’acqua ad uso umano per tutti gli edifici (Piano di Sicurezza dell’Acqua o Water Safety Plan).
Contemporaneamente però:
- D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro impone ai datori di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, tra cui quelli derivanti da agenti biologici come la Legionella. Questo obbligo è generale e si applica a tutti i luoghi di lavoro, indipendentemente dalla classificazione del D.Lgs. 18/2023.
- Responsabilità del datore di lavoro: Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori e non può esimersi da tale responsabilità basandosi solo sulla classificazione degli edifici del D.Lgs. 18/2023.
- Presenza del rischio: Il D.Lgs. 18/2023, pur non imponendo la valutazione del rischio per tutti gli edifici, riconosce la presenza del rischio Legionella in tutti gli impianti di distribuzione dell'acqua.
Per ultimo le Linee guida nazionali del 7/5/2005 sulla Gestione del rischio Legionellosi sono il riferimento per il datore di lavoro su come gestire operativamente tale rischio al fine di adempiere agli obblighi previsti per la distribuzione dell’acqua ad uso umano e per tutti gli altri utilizzi che pur non riguardando acque ad uso umano possono comunque generare il rischio di contaminazione da legionella.
Alla luce di quanto sopra:
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Si conferma ai sensi del D.Lgs. 81/08 l’obbligo per i Datori di Lavoro di effettuazione della valutazione del rischio di inquinamento chimico e biologico (legionella in particolare) delle acque ad uso umano per tutti gli edifici.
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Si confermano le indicazioni operative delle Linee Guida del 7/5/205 su come effettuare la gestione del rischio di contaminazione da Legionella per tutti gli impianti a rischio, ivi compresi quelli per la distribuzione dell’acqua ad uso umano.
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Il decreto 18/2023 introduce un limite massimo di 1.000 UFC/lt per poter considerare utilizzabile l’acqua ad uso umano in tutti gli edifici.
Si richiede alla rete legale di AIAS un parere su questa interpretazione
Leggi le risposte date disgiuntamente dall'Avv. Enrico Maria Canzi e dall'Avv. Roberto Sammarchi
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