Nuovi criteri Albo CTU
Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2.
- GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023
- Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2023
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Dal sito del Garante privacy. Estratto
Al suo articolo 2, dopo aver descritto le categorie professionali in cui è suddiviso l’albo dei consulenti tecnici d’ufficio e i relativi settori di specializzazione individua, conformemente alla norma attributiva del potere, ulteriori categorie più ricorrenti nella pratica forense, riportate in una tabella allegata al decreto (Allegato «A»).
Per rendere più agevole la scelta del consulente da parte del giudice, l’articolo 3 dispone che nell’albo, per ognuno di essi, siano riportate, tra le altre, informazioni inerenti la categoria e il settore di specializzazione; il titolo di studio, ordine o collegio; la data di inizio dello svolgimento della professione; il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico d'ufficio.
L’articolo 4 indica, invece, i requisiti per l’iscrizione all’albo, tra cui si prevedono la necessaria iscrizione alle rispettive associazioni professionali; la condotta morale “specchiata” (secondo la formula utilizzata dall’articolo 15 disp. att. c.p.c.); il possesso di specifiche competenze tecniche; la residenza anagrafica o il domicilio professionale nel circondario del tribunale presso cui si chiede l’iscrizione.
L’articolo 5 reca, invece, indicazioni sulle modalità di presentazione e compilazione della domanda di iscrizione all’albo. In particolare, si prevede che l’aspirante indichi mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità, le sue qualità personali e professionali.
La scelta circa l’eventuale acquisizione delle certificazioni ritenute necessarie per l’esecuzione dei relativi controlli, anche a campione, è tuttavia rimessa al Comitato di cui all’articolo 14 disp. att. c.p.c. che, in caso di dichiarazioni mendaci, potrà disporre l’immediata esclusione dall’albo del dichiarante. Alla lettera o) del comma 1 si prevede, inoltre, che l’aspirante debba esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche ai fini della pubblicazione nell’elenco nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 16, ultimo comma, disp. att. c.p.c.
L’articolo 6, oltre a stabilire i presupposti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo (che è permanente) e l’esercizio della vigilanza sui consulenti indica, al comma 2, la procedura di revisione dell’albo.
In particolare, essa si realizza attraverso un’apposita comunicazione rivolta dal segretario del Comitato agli iscritti, con la quale essi sono invitati a manifestare la volontà di mantenere l’iscrizione e ad aggiornare o integrare i dati già comunicati con la domanda originale.
L’articolo 8 disciplina la tenuta degli albi dei consulenti tecnici e il relativo elenco nazionale, prevedendo- in conformità alla norma attributiva del potere- che tanto gli albi circondariali quanto l’elenco nazionale siano tenuti esclusivamente in modalità informatica e che i dati inseriti nell’elenco nazionale siano disponibili alla pubblica consultazione tramite il portale dei servizi telematici del Ministero.
Il secondo comma dell’articolo precisa che l’elenco contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione, le indicazioni relative a nome e cognome dei consulenti iscritti negli albi e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all’albo, i provvedimenti di conferimento dell’incarico e gli eventuali provvedimenti di revoca.
Il comma 3 dell’articolo 8 demanda, poi, a un provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia la disciplina delle specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento in modalità informatica degli albi e dell’elenco, conformemente a quanto disposto dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 149 del 22 e al citato articolo 16-novies. Tali specifiche tecniche sono, altresì, tenute a disciplinare le modalità di acquisizione e conservazione dei dati, nel rispetto del Regolamento, secondo quanto disposto dall’articolo 9, ultimo comma.
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