D.L. n. 146/2021 e modifiche al T.U. articoli 18, 26, 37
Quesito alla Rete Giuridica n. 1/2022
Quesiti: richiesta di delucidazioni in merito alle modifiche introdotte dal DL n. 146, in particolare:
• art 26 Appalti è stato aggiunto il comma «8 -bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»
DOMANDA: questo si applica a tutti gli appalti (anche quelli di natura meramente intellettuale)? Con questa modifica è quindi sempre necessario avere un preposto per qualsiasi tipo di appalto oltre alle attività che già ne prevedono l'obbligo secondo il Dlgs 81/08 ovvero: montaggio e smontaggio di opere provvisionali; costruzione, trasformazione, smantellamento e sistemazione di paratoie o cassoni; lavori di demolizione; montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi? Le nostre attività sono per la maggior parte di consulenza e manutenzione software e, in accordo alla legislazione vigente, non è sempre necessario individuare un preposto.
• art 18: Obblighi datore di lavoro: è stato aggiunto tra gli obblighi del DL quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19
DOMANDA: Questo presuppone necessariamente la presenza di una nomina firmata dal DL come per RSPP e medico competente? anche per i preposti che già lo sono da tempo andrebbe preparata tale nomina?
• art 37 Formazione: l'obbligo di formazione preposti con cadenza biennale è attivo da subito oppure dall'entrata in vigore dell'accordo stato regioni di Giugno 2022?
I preposti che hanno al momento aggiornamento da più di 2 anni (ad oggi la periodicità è quinquennale) devo essere considerati con formazione scaduta da ripetere?
Socia AIAS
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