Attività di fornitura di materiali e obblighi di coordinamento ex art. 26 D.lgs. 81
AIAS Risponde - Quesito alla Rete Giuridica n. 26/2024
Domanda per gli esperti AIAS
La Ns. azienda svolge produzione e vendita di calcestruzzo preconfezionato, che consegna alle imprese esecutrici presso i cantieri edili dei clienti tramite personale (autisti) e mezzi (autobetoniere, autopompe, autobetonpompe) di vettori terzi. Dal punto di vista del D.Lgs. 81/2008 dunque, trattandosi di mera fornitura di materiale e non di posa in opera, siamo soggetti alla disciplina dell'art. 26 e dei relativi obblighi di coordinamento. Ciò premesso, nel concreto avviene che tale attività di coordinamento, svolta secondo le modalità previste dalla Circolare del MLPS n. 3328/2011, si metta in atto solamente quando vi è una esplicita richiesta da parte del CSE del cantiere o dal RSPP dell'impresa esecutrice. Tuttavia nella maggior parte dei casi non riceviamo tali richieste e dunque il coordinamento di fatto non avviene, benché la fornitura si realizzi. In considerazione di quanto appena detto, la Ns. azienda può essere penalmente e civilmente perseguita , a seguito di eventi infortunistici o controlli da parte degli enti preposti, anche nel caso in cui dal Committente o CSE non sia pervenuta alcuna richiesta o iniziativa atta ad effettuare il previsto coordinamento delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro? Dobbiamo dunque farci carico come fornitori, di mettere in atto il necessario coordinamento quando dalla impresa esecutrice (in qualità di Committente) o dal CSE ciò non viene fatto?
Leggi la risposta dell'Avv. Roberto Sammarchi
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